Il cliente, che, sebbene ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia preferito avvalersi delle prestazioni professionali di un avvocato non iscritto nell’apposito elenco, è tenuto al pagamento dei relativi compensi. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 2 marzo 2020, n. 5710.
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