Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere al capo tifoseria di una nota società calcistica, limitatamente al reato di auto riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10364) – nel disattendere la tesi del PM che aveva impugnato l’annullamento, secondo cui condotta di impiegare in attività economica non può richiedere l’esercizio professionale di attività imprenditoriale, finanziaria o speculativa ma è integrata da qualsiasi forme di reimmissione delle disponibilità economiche di provenienza delittuosa nel circuito economico legale – ha invece rilevato la correttezza dell’impostazione della ordinanza del tribunale del riesame, che aveva evidenziato la difficoltà di sussumere la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali, confermando altresì l’esattezza della soluzione che aveva negato la ricorrenza dell’elemento oggettivo costituito dalla portata dissimulatoria della condotta rispetto all’individuazione della provenienza delittuosa del bene.
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