Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva revocato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1 lett. d), su richiesta dell’ufficio finanziario competente, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti già disposto dal Tribunale in favore di un donna, rilevando che dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria era emerso che la stessa e il suo nucleo familiare avevano percepito per l’anno 2018 redditi ai fini IRPEF, eccedenti il limite di legge per l’ammissione al beneficio in parola, la Corte di Cassazione (sentenza 15 aprile 2020, n. 12191) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui si versava in un’ipotesi rientrante tra quelle per le quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-ter, prevede che la persona offesa può essere ammessa al beneficio di che trattasi anche in deroga ai limiti di reddito previsti nel decreto stesso, con la conseguenza che, una volta deliberata l’ammissione al beneficio, deve ritenersi escluso ogni obbligo per la persona offesa di comunicare le variazioni di reddito – ha diversamente affermato che una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d).
Call Now Button