Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare quella di primo grado che aveva riconosciuto colpevole un imputato del reato di lesioni personali volontarie aggravate, commesse con l’uso di un ombrello, la Corte di Cassazione (sentenza 19 novembre 2020, n. 32525) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui tale oggetto non può essere considerato quale oggetto idoneo ad offendere il cui porto sia vietato dalla legge – ha invece ribadito che ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un ombrello, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.
Call Now Button