Il contributo propone una lettura del comma 6 bis, contenuto nell’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento” possa essere tenuto in considerazione dal giudice in relazione al ritardo di adempimento nelle prestazioni di denaro: l’obiettivo è quello di pervenire, in ragione dell’eccezionalità del tempo che stiamo vivendo, a un temperamento del principio di illimitata responsabilità del debitore di denaro.
Di seguito l’articolo del Prof. dalla Massara, pubblicato su I Contratti n. 3/2020, Ipsoa, Milano.