Con la sentenza n. 121 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevedono che l’ammissibilità della domanda di indennizzo per durata non ragionevole del processo civile sia subordinata alla proposizione dell’istanza di decisione secondo il modello semplificato della discussione orale con sentenza contestuale, poiché tale condizione si configura come rimedio preventivo effettivo, potenzialmente acceleratorio del corso del giudizio ed indicativo di un comportamento della parte collaborativo con il giudicante.
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