Ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorità o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.
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