Il Tribunale di Bergamo, muovendo dal comb. disp. degli artt. 26-bis c.p.c. e 1-bis della l. 29 ottobre 1984, n. 720, dichiara, con provvedimento del 17 giugno 2020, la propria incompetenza territoriale in relazione a una procedura di espropriazione presso terzi che vedeva quale debitrice l’Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. e quale terzo pignorato Poste Italiane s.p.a. In particolare, si afferma la competenza del Tribunale di Napoli, ossia del giudice del luogo ove la debitrice disponeva in concreto, a fini di tesoreria, di un rapporto conto corrente presso il terzo pignorato.
Call Now Button