Con la sentenza n.4535 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se la competenza a provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, presentata successivamente alla pronuncia di provvedimento di archiviazione, spetti al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero”.
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