L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 ha concesso alcune detrazioni fiscali, in aggiunta a quelle già esistenti, consentendo, ai soggetti irpef che ne possono usufruire, di ricomprendere tra i costi sostenuti e detraibili anche gli onorari dei professionisti che a diverso titolo operano nell’interesse dei condominii. L’onorario dell’amministratore, che svolge un immane lavoro, non viene citato. Quale ne è la sorte?
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