In tema di reati contro il patrimonio, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 628, co. 3, n. 3-quinquies, c.p. – il quale prevede un consistente aumento di pena “se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne” – anche la sottrazione posta in essere ai danni del sessantacinquenne immediatamente seguita da violenza o minaccia posta in essere nei confronti di un terzo. Ed invero, con il richiamo onnicomprensivo al “fatto”, unitariamente ricostruito nel co. 2 del predetto articolo, il legislatore ha inteso assicurare una tutela rafforzata alla persona offesa in età avanzata, punendo più gravemente qualsiasi condotta di sottrazione immediatamente seguita da violenza o minaccia, quale che sia il concreto esplicarsi della condotta medesima (Cassazione penale, sez. II, sentenza 2 luglio 2020, n. 19894).
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