La Corte d’appello di Bari, sentenza 18 giugno 2010, esamina l’entità del compenso professionale pattuito dall’avvocato con il proprio cliente nel contratto di conferimento d’incarico per la difesa giudiziale sulla scorta dei parametri ministeriali, precisando che la relativa determinazione deve comunque tenere conto dell’attività espletata effettivamente dal suddetto professionista, il quale, non può chiedere somme relative ad una singola fase processuale che di fatto non ha trovato ingresso nel giudizio civile.
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