È questione di massima importanza quella relativa ai rapporti tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle stesse in favore del difensore anticipatario, attesa l’esistenza in seno alla giurisprudenza di legittimità di due contrapposti orientamenti: l’uno, maggioritario, che depone per la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato in caso di richiesta di distrazione; l’altro, seguito prevalentemente dalla cassazione penale, che afferma sì l’incompatibilità tra patrocinio statale e distrazione delle spese, risolvendola però in favore del mantenimento del patrocinio. Con questa motivazione, la Cassazione rimette, con ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1988, la questione alle Sezioni Unite.