L’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 16 giugno 2020 ha sollevato una nuova complessa questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo c.p., per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e di rieducazione della pena, e per violazione dell’art. 77 Cost., nella parte in cui è previsto che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. La novità del provvedimento in disamina, rispetto ad altra ordinanza del Tribunale di Torino, risiede nella invocata violazione dell’art. 77 Cost., per disomogeneità del contenuto della legge di conversione rispetto al decreto-legge che originariamente faceva riferimento a condotte poste in essere in occasione di manifestazioni sportive.
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