Se è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e privo dell’indicazione della data di notifica di quest’ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie concreta, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore (ad esempio, perché non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perché il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze).