Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui Il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art 671 c.p.p., con riguardo al reato di ricettazione commesso il 13 agosto 2015, giudicato con sentenza divenuta definitiva, ed ai reati di evasione e di furto, commessi il 24 agosto 2015, anch’essi giudicati con sentenza divenuta definitiva, la Corte di Cassazione (sentenza 17 giugno 2020, n. 18471) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente dichiarato che i reati di ricettazione e di furto tutelino un diverso bene giuridico, ritenendo, quindi, tale circostanza ostativa al riconoscimento del vincolo della continuazione – ha infatti affermato che il delitto di ricettazione ben può essere ritenuto come lesivo del medesimo bene giuridico del furto e, pertanto, in caso di istanza in sede esecutiva finalizzata al riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna irrevocabili, deve essere oggetto di una valutazione complessiva, al fine di verificare la presenza degli altri elementi sintomatici (epoca, luogo e altre modalità del fatto), che permettono una complessiva analisi dei presupposti per l’eventuale applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto dell’istanza.
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