Poiché all’adozione di un provvedimento di ricusazione del consulente tecnico, assunto fuori dal termine prescritto, non consegue alcuna nullità positivamente prevista, sussiste il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso nell’ambito del procedimento speciale ex art 15, D.Lgs. n. 150/11. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 19 novembre 2020, n. 26358.
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