Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di due soggetti avverso il decreto con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro operato dai carabinieri avente ad oggetto la somma di euro 65.870 in relazione al reato di riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 16 novembre 2020, n. 32112) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza era errata laddove riteneva che l’astratta ipotizzabilità riguardasse la provenienza illecita del denaro e il delitto di riciclaggio e non il reato presupposto – ha diversamente ribadito che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all’esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo.
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