I legislatori degli Stati membri dell’Ue possono prevedere un procedimento civile di confisca indipendentemente dall’accertamento di un reato: secondo la sentenza “AGRO IN 2001”, del 19 marzo 2020 (causa C-234/18), infatti, il diritto dell’Unione non lo vieta e tale procedimento non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca dei beni. La questione è stata sollevata con riferimento a un caso bulgaro, ma il tema riveste una particolare importanza anche per l’Italia dove da tempo si dibatte in merito alla confisca di prevenzione e, di recente, non senza polemiche, il D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019) ha aggiunto ai “casi particolari di confisca” del D.Lgs. n. 74/2000 l’istituto della confisca c.d. “allargata o per sproporzione”, già previsto in altro ambito ma adesso introdotto per tutte le fattispecie penal-tributarie al fine di contrastare l’evasione fiscale e, in particolare, per colpire l’illecita accumulazione di ricchezza conseguente alla commissione di delitti tributari particolarmente gravi.