Con la sentenza n. 30030/20, la Prima Sezione della Cassazione penale ha deciso in merito a un reclamo ex art. 35-ter O.P. per un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41 bis, che lamentava di essere stato recluso presso la struttura di Cuneo in condizioni inumane e degradanti, di rilievo per l’integrazione della violazione del parametro convenzionale dell’art. 3 CEDU. Anche se non si può parlare tecnicamente di sovraffollamento, dato che i detenuti sono dislocati in cella singola, tutti gli altri parametri – secondo la Corte di Cassazione – non sono stati adeguatamente valutati e quindi l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza deve essere annullata, per un nuovo esame nel merito delle altre condizioni di detenzione (come l’aerazione, l’illuminazione, ecc.).