Il Giudice monocratico campano (Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, sentenza 21 settembre 2020, n. 1330) ritorna sull’annoso problema delle maggioranze necessarie per modificare la tabella millesimale sulla base delle quali vengono ripartite le spese tra i condomini e conferma che, nell’attuale regime, fuori dai casi previsti dall’art. 69 disp.att.c.c., ricorre un’ipotesi di nullità se la modifica avviene a maggioranza, e non all’unanimità, La delibera è invece annullabile se, nella prima ipotesi, non è raggiunta la maggioranza qualificata richiesta. La modifica della tabella millesimale necessita la forma scritta ad substantiam, talché non rileva il pagamento dei contributi per diversi anni da parte dei condomini in base alla tabella di fatto applicata, né la prolungata accettazione dei bilanci, né la partecipazione con voto favorevole a reiterate delibere di ripartizione delle spese condominiali straordinarie e né l’acquiescenza alla concreta attuazione di tali tabelle. Il requisito della forma scritta ad substantiam deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di condominio, al quale sono allegate le tabelle millesimali. Le modifiche ad esso, al pari di quelle apportate alle tabelle millesimali, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, devono avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini.
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