Avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento della parte, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 16 novembre 2020, n. 25845.
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