Per fronteggiare il diffondersi della pandemia, come ben noto, anche in Italia, al pari di quanto accaduto in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici, sono state adottate misure eccezionali, alcune delle quali hanno inciso direttamente sull’amministrazione della giustizia civile. Tutte queste hanno prontamente attirato grande attenzione, non soltanto degli studiosi del diritto processuale civile, ma anche e soprattutto degli operatori pratici del diritto, avvocati e magistrati. Unica eccezione a questo generale interesse alle norme emergenziali processuali è l’art. 108, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: le relative disposizioni, dettate (anche) in tema di notificazione a mezzo posta, infatti, sono rimaste nell’ombra: a quanto consta, non hanno ricevuto non soltanto nessun commento dottrinale, ma neppure nessuna applicazione nell’ambito di alcun provvedimento giurisdizionale. Almeno fino ad ora: il Tribunale di Verona (nn. 1012/2020 e 1315/2020) ha, infatti, recentemente avuto modo di pronunciare due provvedimenti fondati proprio sull’art. 108 cit.
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