Di norma il cliente che conferisca l’incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l’onorario al professionista e non allo studio di cui quest’ultimo fa parte, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale, a meno che l’associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all’associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. È quanto si legge nell’ordinanza n. 21868 della Cassazione del 9 ottobre 2020.
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