Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nei confronti dell’indagato in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, la Corte di Cassazione (sentenza 16 ottobre 2020, n. 28796) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il reato in questione non era configurabile, in quanto non applicabile alle attività poste in essere da una fondazione politica, quale quella di cui l’indagato era responsabile, non potendosi la stessa considerare come articolazione di un partito politico – ha diversamente affermato che il reato in esame è configurabile anche in relazione ad una fondazione politica, non essendo però sufficiente una mera coincidenza di finalità politiche, occorrendo invece una concreta simbiosi operativa, tale per cui la struttura esterna possa dirsi sostanzialmente inserita nell’azione del partito o di suoi esponenti, in modo che i finanziamenti ad essa destinati abbiano per ciò stesso una univoca destinazione al servizio del partito.
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