Al fine di ritenere integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g. d. lgs. 23.2.2006, n. 109 (“la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) non basta che siano stati utilizzati istituti giuridici, (le ipotesi di revoca dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la necessità dell’istanza di parte per la distrazione delle spese processuali), in modo difforme dal dettato legislativo e fuori dei requisiti espressamente indicati dalla norma; occorre, infatti, la sussistenza dell’altro requisito ineludibile per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario. È quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 15 aprile 2020, n. 7832.
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