Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’accogliere la sentenza di patteggiamento, aveva applicato nei confronti di un imputato la pena concordata, disponendo, altresì, la confisca del denaro sequestratogli, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26157) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il giudice di merito avrebbe errato nel disporre la confisca del denaro, in quanto erroneamente ritenuta provento di spaccio – ha infatti affermato che legittimamente è disposta la confisca del denaro, ritenuto come profitto del reato, ove la stessa non riguardi la ipotesi di illecita detenzione di stupefacenti, ma quella di cessione a terzi, soprattutto ove la stessa sia confortata dal rinvenimento nella disponibilità del reo dello strumentario tipico dello spacciatore (materiale per la pesatura delle sostanze; block-notes con annotati numeri e cifre, verosimilmente riferibili alle cessioni), essendo in questo caso la confisca del denaro del tutto congrua e non manifestamente illogica.