In caso di contestazione per il reato di omessa assistenza a seguito di incidente stradale con lesioni, può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto, dovendo valutare soprattutto l’entità delle riportate dalla persona offesa, al comportamento dell’accusato ed alla circostanza che la persona offesa fosse comunque assistita da altri soggetti dopo l’incidente. È quanto affermato dalla Cassazione penale con sentenza 1 ottobre 2020, n. 27241.
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