La pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale prevista dal secondo comma dell’art. 34 c.p. è applicabile al condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia malgrado il reato sia stato contestato solo a danno del coniuge e non nei confronti del figlio minore (Cass. pen. sez. V, 3 dicembre 2020, n. 34504).
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