Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato ad un detenuto, sottoposto a regime alternativo alla detenzione, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, per essere stato sorpreso in compagnia del figlio, mentre quest’ultimo era intento a spacciare sostanze stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 8 luglio 2020, n. 20270) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui quand’anche fosse stata provata la condotta contestata, si sarebbe risolta in una mera connivenza, in quanto tale inidonea a giustificare la disposta revoca, alla luce della condotta complessiva dell’affidato – ha ribadito che l’affidato, quand’anche, nella più benevola delle ipotesi, avesse prestato un consenso tacito all’azione colpevole del figlio, peraltro avvenuta sotto i suoi occhi (e quindi, se non addirittura agevolata, quanto meno tollerata), aveva tenuto una condotta interruttiva del percorso di risocializzazione, con violazione del rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, donde l’ulteriore prosecuzione di quest’ultimo, in regime alternativo, sarebbe stata in contraddizione con le finalità di recupero sociale della pena.
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