Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva, in accoglimento dell’appello cautelare del P.M., ripristinato la misura cautelare genetica degli arresti domiciliari applicata per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, che era stata invece sostituita d’ufficio dal GIP, in sede di rigetto della richiesta di emissione di mandato di arresto europeo, con l’obbligo di dimora, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10473) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui il potere di sostituzione ex art. 299 c.p.p. derivava dalla richiesta di MAE, rispetto alla quale il GIP aveva interpellato il pubblico ministero sulla persistenza delle esigenze cautelari – ha invece affermato che all’atto della richiesta di emissione del mandato d’arresto europeo il GIP è tenuto solo a verificare l’esistenza di tale presupposto, laddove gli artt. 28 ss. della l. 69/2005 non prevedono il potere del giudice adito per l’emissione del MAE di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica.