Pronunciandosi su un caso “rumeno” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalla Corte di Cassazione che, nel ribaltare l’esito assolutorio del giudizio, aveva ritenuto colpevole la ricorrente del reato di contraffazione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 6 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha riscontrato in particolare che la Corte di cassazione, giudice di ultima istanza, aveva ritenuto la ricorrente colpevole del reato di contraffazione, annullando un’assoluzione di primo grado. La Corte di Cassazione aveva fatto affidamento su una perizia forense come prova cardine della responsabilità della ricorrente, senza risentire un teste chiave del processo. La Corte EDU (con sentenza 18 febbraio 2020, n. 1814/11) ha ritenuto che il diritto della ricorrente ad un processo equo non fosse stato violato: la Corte di Cassazione aveva correttamente ritenuto che la perizia forense fosse idonea a fondare la responsabilità della donna. Non vi era stata alcuna necessità di ascoltare di nuovo il testimone chiave, in particolare perché la credibilità della testimonianza non aveva costituito un punto di divergenza tra i due giudici che avevano esaminato il caso.
Call Now Button