Tenendo conto della natura non tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 1117 c.c., l’esistenza del concreto asservimento del bene a vantaggio delle varie proprietà esclusive comprese nel condominio costituisce una presunzione di proprietà condominiale del bene stesso, che può essere superata, con onere probatorio a carico della parte rivendicante la proprietà esclusiva, soltanto mediante un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4890.