Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado ad un imputato per il reato di estorsione aggravata dal “metodo mafioso, la Corte di Cassazione (sentenza 12 ottobre 2020, n. 28332) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la suddetta aggravante non era configurabile atteso che l’imputato si era limitato a richiamare, del tutto genericamente, la sua amicizia con personaggi di spicco della criminalità, circostanza dimostratasi non vera – ha infatti affermato che l’avere fatto l’imputato riferimento ad una specifica cosca di ‘ndrangheta (dalla quale, peraltro, in passato la vittima aveva ricevuto richieste estorsive), assumendo un atteggiamento di esplicita arroganza minacciosa era da ritenere una condotta tale da ingenerare nella vittima il timore di conseguenze pregiudizievoli tipiche di determinati contesti mafiosi, ciò che consente di ritenere sussistente l’aggravante contestata.
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