Dichiarate infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, prevedendo la detenzione domiciliare per l’espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati, esclude l’applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2020, n. 50).
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