Con l’ordinanza n. 204 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 77, comma 2, Cost., la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, che assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, poiché la disposizione censurata, relativa alla stessa materia sulla quale incide l’atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il d.l. originario la comune natura di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l’evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario d.l.
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