Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il GIP, nel convalidare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per sette anni, accessoria al divieto di partecipare a manifestazioni sportive della squadra di calcio di cui il tifoso violento era supporter, la Corte di Cassazione (sentenza 24 novembre 2020, n. 32739) – nell’accogliere, sul punto, la tesi difensiva, secondo cui la durata della misura era stata fissata in sette anni, senza che il Giudice avesse espresso alcuna motivazione, nemmeno di stile o per relationem – ha diversamente ribadito che in sede di convalida del provvedimento del questore di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
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