In tema di reati contro il patrimonio, il reato previsto dall’art. 640 ter, c.p. (frode informatica), si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere attribuita al giudice del luogo dove il reo ha conseguito l’ingiusto profitto e non nel luogo ove ha sede il sistema informatico oggetto di manipolazione né nel luogo dove si consuma il depauperamento della persona offesa (Cassazione penale, sezione II, sentenza 17 marzo 2020, n. 10354).