Il Governo (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93, c.d. Decreto scuola) ha adottato misure emergenziali anche con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo specifiche norme transitorie per il periodo di sospensione delle udienze, al fine del conseguimento dei requisiti necessari per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il semestre di pratica all’interno del quale ricade il periodo di sospensione emergenziale connessa al Coronavirus si intende positivamente svolto anche in caso di mancata partecipazione al numero minimo di udienze previsto. Inoltre, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 15 giugno 2020, ossia entro il termine di proroga dell’anno accademico 2019-2020, la durata del tirocinio professionale è ridotta a sedici mesi.
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