Secondo il Tribunale di Salerno, sentenza 16 dicembre 2019, n. 3993, l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale “delegato della parte” dal momento che “l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile.