In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’art. 384, c.p. che prevede la causa di non punibilità del “prossimo congiunto” per il reato di falsa testimonianza, costituisce norma di carattere penale ovvero sostanziale che ha trovato nelle previsioni recate dal D.lgs. n. 6 del 2017, art. 2, comma 1, lett. a) e, dunque, per i conviventi in forza di unione civile tra persone dello stesso sesso, una mera esplicazione. Ne consegue, pertanto, che la norma di garanzia a favore dei dichiaranti (ossia l’avviso previsto dall’art. 199, c.p.p.) nel caso di persone conviventi o che abbiano convissuto – la quale si applica limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza – è applicabile anche ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della c.d. legge Cirinnà, anche se il rapporto di convivenza è a tale momento precedente (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2019, n. 50993).
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