Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di minaccia aggravata, la Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2020, n. 23096) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la sentenza era affetta da nullità per essere stato difeso l’imputato ad una delle udienze tenutesi davanti al giudice di primo grado da un avvocato, che era stato sospeso dall’albo per il mancato pagamento della tassa di iscrizione alla Cassa forense – ha diversamente affermato che la natura amministrativa e non disciplinare della sospensione disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati nei confronti di coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale (art. 29, co. 6, l. n. 247 del 2012) e l’assenza per essa del regime di pubblicità previsto dalla legge per la sanzione disciplinare della sospensione e per la sospensione cautelare, sono elementi che conducono a ritenere che essa abbia effetti ridotti e più limitati rispetto a tali due ipotesi, non integrando un’ipotesi di nullità assoluta.
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