La sentenza n. 21335 del 17 luglio 2020 della Cassazione penale stabilisce che il rimedio del detenuto, il quale non ha potuto usufruire del proprio diritto soggettivo a un colloquio in condizioni di “normalità”, è il reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35 bis ord. penit. e non quello generico ex art. 35 ord. penit.
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