In tema di contratto d’appalto, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., (anche) quelli che riguardino elementi secondari ed accessori, purché siano tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. É quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Catania n. 1310 del 15 aprile 2020.
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