La Cassazione penale, con sentenza n. 32428 del 18 novembre 2020, esamina nuovamente i profili dell’impiego del captatore informatico: motivazione del decreto, sovrapponibilità degli strumenti di intercettazione, modalità di esecuzione delle operazioni. Le soluzioni della Corte non paiono tuttavia del tutto condivisibili, in particolare sotto il profilo della limitazione della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni.
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