Il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni, provvediemento del 17 novembre 2020, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da un uomo, residente in un Comune del sud Italia, nei confronti di un noto giornalista, e conseguita alle affermazioni, a detta dell’attore offensive nei confronti suoi propri e di tutte le persone del meridione, avanzate dal convenuto nel corso di una trasmissione televisiva, poi ribadite sulla carta stampata. Secondo il magistrato campano non è, infatti, configurabile né il reato di cui all’art. 604 bis c.p. allorquando, come nella fattispecie, dalle frasi contestate al giornalista traspaia non la propugnazione della inferiorità di una razza od etnia, bensì un mero sentimento di antipatia o forte critica nei confronti di persone che, pur vivendo in una precisa zona italiana, appartengono comunque ad una stessa nazione di origine e costituiscono un aggregato sociale e giuridico unico. Né, tanto meno, è configurabile il reato di cui all’art. 595 c.p., in quanto le dichiarazioni, perché possa perpetrarsi diffamazione a mezzo stampa, devono essere rivolte verso una persona o persone individuabili e quindi destinatari specifici delle frasi.
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