Nell’ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 dicembre 2020, n. 28433.
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