Il colpo di sonno che colpisce il vettore integra il caso fortuito solo nell’ipotesi in cui il conducente del mezzo fornisca la prova che si è trattato di un evento imprevedibile e inevitabile, ovvero che lo stesso abbia posto in essere tutte le misure idonee a evitare l’evento. Di contro, il vettore è responsabile a risarcire il mittente del valore del carico andato perduto. È quanto statuito dal Tribunale di Milano – sezione XII civile, nella recente sentenza, 27 giugno 2019, n. 6368.
Call Now Button