Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per il reato indebito utilizzo di carta clonate in concorso con il reato di riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2020, n. 27885) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stato ritenuto il concorso di reati, atteso che il riciclaggio non poteva ritenersi configurabile in considerazione delle modalità della condotta di consumazione dell’altro reato – ha infatti affermato che, in concreto, che il reato di cui all’art. 493.ter c.p. può anche essere il reato presupposto del riciclaggio ed escluderne quindi la punibilità e che, in alcune situazioni, l’indebito utilizzo della carta non è strumentale alla sostituzione, al trasferimento o al reimpiego del profitto del reato presupposto quanto, piuttosto, è la modalità di commissione del reato presupposto stesso, l’azione con la quale l’autore consegue il profitto della condotta criminosa posta in essere, ne discende che in tali ipotesi, nelle quali il soggetto utilizzando indebitamente la carta di credito o di pagamento non “ripulisce” la somma ma la consegue, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni, la commissione del reato di cui all’art. 493.ter, c.p., esclude la sussistenza del riciclaggio.
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