Secondo la Cassazione, ordinanza 15 luglio 2020, n. 15041, il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non soffre alcun tipo di condizionamento e, pertanto, deve estendersi all’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell’eventuale determinazione dell’ammontare risarcitorio.